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Telese Terme, emanato il bando per l’assegnazione dei contributi per i canoni di affitto

Scritto da il 11 ottobre 2010 alle 16:54 e archiviato sotto la voce Attualità, Territorio. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

E’ stato emanato il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di affitto per l’anno 2010. Le risorse per la concessione dei contributi sono quelle che saranno assegnate al Comune dalla Giunta Regionale della Campania per l’anno 2010, come da comunicazione della Regione Campania prot. n. 651644 del 30.07.2010.
Tutti gli interessati possono ritirare il bando e la relativa modulistica presso l’ufficio socio-assistenziale oppure scaricare tutto il materiale dal sito del Comune.
Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo oppure inviate mediante raccomandata A/R entro l’ 08.11.2010 alle ore 12.00 Per le domande pervenute a mezzo posta farà fede il timbro postale. Non saranno prese in considerazione le domande, spedite nei termini mediante il servizio postale, che perverranno oltre i gg. 15 dalla data di scadenza del  bando.
Alla data di pubblicazione del bando il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.di avere, unitamente al nucleo familiare, i requisiti previsti dall’art. 2, lettere a,b,c,d,e ed f della L.R. n. 18/97 relativa ai criteri di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
2.di essere titolare per l’anno 2010 di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica
3.essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Al suddetto bando possono partecipare anche i cittadini di altri Stati a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e sue modifiche o integrazioni)
4.essere residente nel Comune di Telese Terme e nell’immobile per il quale si richiede il contributo
5.non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
6.non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall’(art. 1, comma 2, L. 431/98)
7.non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare situato in qualsiasi località, che abbia complessivamente un valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare lett. d, tabella “A”, L.R. 96/1996 e successive modifiche e integrazioni .Essere titolare di un contratto di affitto riferito ad un alloggio corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Telese Terme e regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro (presso l’Agenzia delle Entrate).
La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare, anche se non direttamente intestatario del contratto.
Sono ammissibili a contributo anche gli stranieri titolari della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno  di durata non inferiore ad un anno.
8. Sulla base dei valori ISE e ISEE, attestati dalla certificazione, e sulla base dell’incidenza del canone annuo di affitto, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE si determinerà la collocazione nelle seguenti fasce:
FASCIA “A”
Valore ISE, per l’anno precedente a quello di riferimento, uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS , rispetto al quale l’incidenza del canone di affitto annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%.
FASCIA “B”
Valore ISE non superiore all’importo di € 15.000,00 per l’anno precedente a quello di riferimento, rispetto al quale l’incidenza del canone di affitto annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non  risulta inferiore al 24%.
9. non aver ottenuto altri benefici pubblici assegnati da qualunque ente e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.
10 Il contributo previsto dall’art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con contributi erogati da altri Enti per la stessa finalità.
11. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell’alloggio;
12.  Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 286/1998 sono ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
13. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 392/1978.
Il Comune provvederà all’istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza ai criteri del bando e successivamente procederà alla stesura di una graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito del Comune,  in funzione di un coefficiente derivante dal  rapporto tra canone,al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell’anno 2009.
Sarà possibile presentare RICORSO avverso la graduatoria provvisoria entro 30 GIORNI dalla data di pubblicazione della stessa indirizzando la domanda a Comune di Telese Terme, Ufficio Servizi Sociali .
Dopo aver esaminato i ricorsi pervenuti, verrà pubblicata la graduatoria definitiva e trasmessa alla Regione Campania.
La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate viene effettuata a campione dall’Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non verrà concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000). L’Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui venissero meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l’ottenimento del contributo, l’Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.

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