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direttore Antonio De Cristofaro

Adiconsum, accordo sottoscritto con l’ABI per sospendere i mutui

Scritto da il 5 febbraio 2010 alle 10:47 e archiviato sotto la voce Attualità. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

adiconsum_logoL’Adiconsum di Benevento attraverso un comunicato stampa fa sapere che l’accordo sottoscritto con l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e relativo alla sospensione dei mutui, è uno strumento concreto ed importante per aiutare le famiglie in difficoltà. In dettaglio tale accordo prevede la sospensione del pagamento dei mutui ipotecari per almeno 12 mesi e per una sola volta, anche per i cittadini sanniti in ritardo nei pagamenti delle rate fino a 180 gg consecutivi. Sono inclusi i mutui in preammortamento, cartolarizzati, rinegoziati, accollati ed oggetto di operazioni di portabilità, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto).
L’associazione dei consumatori, attraverso il suo Segretario Generale Costantino Caturano, comunica che il suddetto accordo prevede anche la costituzione di un tavolo di lavoro per monitorare l’andamento dell’iniziativa nel corso del 2010. Tale sospensione è possibile per tutti i mutui di importo fino a 150.000,00 euro di capitale originario, accesi per l’acquisto, per la costruzione o per la ristrutturazione dell’abitazione principale. Cosa molto importante è che vi hanno diritto soltanto i mutuatari con un reddito imponibile fino a 40.000,00 euro annui che abbiano subito o subiscano, nel biennio 2009-2010 eventi particolarmente negativi, quali la perdita dell’occupazione, l’insorgenza di condizioni di non auto sufficienza, l’ingresso in cassa integrazione, un lutto. In particolare si può accedere alla sospensione: 1) per cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; 2) per cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa; 3) per sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà).
La richiesta va presentata da tutti i mutuatari (cointestatari) o dagli eredi e va consegnata presso la propria Banca, se la stessa ha aderito all’iniziativa, dal 1° Febbraio 2010 e fino al 31 Gennaio 2011. La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta. L’eventuale rigetto dovrà essere comunicato e motivato dalla banca entro 15 gg. dalla presentazione della domanda completa della documentazione.
L’Adiconsum inoltre afferma che in presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste e copre, sulla base della decisione della banca mutuante, l’intera rata (comprensiva di capitale ed interessi) o la sola quota capitale:
• nel primo caso, la banca applica nel periodo di sospensione il tasso contrattuale sul capitale residuo risultante all’atto della sospensione stessa.
• nel secondo caso, il mutuatario, alle scadenze contrattuali, corrisponderà per tutto il periodo di sospensione solo gli interessi, come da contratto, calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione.
Alla ripresa dell’ammortamento del mutuo si avrà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione. Nel periodo di sospensione dovranno essere pagati i premi assicurativi eventualmente rateizzati. Comunque dall’Adiconsum fanno sapere che tutti i cittadini interessati a tale questione possono recarsi, per maggiori chiarimenti ed informazioni, presso la sede dell’associazione sita in via Nicola da Monteforte a Benevento o presso le sedi territoriali presenti nei vari comuni della provincia i cui indirizzi si possono trovare sul sito www.adiconsum.it.

1 Risposta per “Adiconsum, accordo sottoscritto con l’ABI per sospendere i mutui”

  1. gianni scrive:

    scusate ma la sospensione e valida anche per un autonomo che ha difficolta ha pagare la rata.grazie attendo vostra risposta

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