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direttore Antonio De Cristofaro

Ambito B1 –  Io x Bn: Ma Santamaria puòesercitare il ruolo di coordinatore dell’ambito B1?

Scritto da il 10 giugno 2024 alle 09:23 e archiviato sotto la voce Attualità, Società. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

Apprendiamo che l’Ambito Territoriali per i Servizi Sociali B1, con determina . 64 del 28/05/2024, ha annullato in autotutela la procedura relativa alla manifestazione di interesse pubblicata il 17 maggio con scadenza non chiara poiché comparivano due date 21 e 23 maggio, rivolta agli Enti del Terzo Settore in merito all’avvio di una co-progettazione mirata all’elaborazione di una proposta progettuale da candidare al bando “DesTTENazione – Desideri in azione” pubblicato il 20 marzo 2024 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con scadenza prima 30 maggio e poi prorogata al 14 giugno 2024.
Io X Benevento ha formulato ricorso al TAR chiedendo di annullare il procedimento e in attesa dell’udienza fissata per il 20 giugno, bisogna prendere atto che l’istanza di annullamento richiesta all’Ambito B1 da Io x Benevento, evidentemente, era fondata. L’Avviso precludeva la partecipazione a tanti ETS interessati alla propria candidatura mediante la richiesta di alcuni requisiti probabilmente illegittimi (possesso di certificazione ISO 9001, possesso di capacità economica, scadenza non chiara, ecc).
Tutto ciò, ha condotto IO X BENEVENTO ad approfondire tutta la questione e a verificare una serie di elementi oggettivi: l’art. 118 della Costituzione recita: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sul principio di sussidiarietà.
La riforma del Terzo Settore, con il Decreto Legislativo 117/2017, come definito dalla Legge 106/2016, ha disciplinato i rapporti tra PA e Terzo Settore, introducendo ai sensi dell’art. 55 del CTS, l’istituto della co-progettazione. Già l’impianto della Legge 328/2000 apriva la strada a questa forma di collaborazione prevedendo che “al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del Terzo Settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare con la PA per la realizzazione degli obiettivi.” Il soggetto del Terzo Settore NON è un semplice fornitore di servizi alla Pubblica Amministrazione, secondo lo schema dell’appalto, ma condivide con essa responsabilità e risorse, in virtù di un accordo su base paritetica fondato sulla comunanza di interessi e valori identitari tra enti pubblici e terzo settore. L’art. 55 del CTS, inoltre, recita: in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, responsabilità della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’art. 5, le Amministrazioni Pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare quelle relative alla programmazione sociale di zona.
La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. Tale co-programmazione è stata effettuata dall’Ambito B1 nel 2022 attraverso una forma di partecipazione ampia e plurale di Enti del Terzo Settore che hanno contribuito al Piano Sociale di Zona Triennale, ovvero, il documento programmatico, 2022 – 2025, con il quale i comuni associati, in intesa con l’Azienda Sanitaria Locale di Benevento e gli Enti del Terzo Settore, hanno definito le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, rivolte alla popolazione dell’Ambito territoriale coincidente con il Distretto sanitario. E’ uno strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali che mira a favorire la partecipazione dei cittadini alla programmazione dei servizi, a garantire il diritto alla scelta tra i servizi offerti, favorendo la formazione di sistemi locali di condivisione fondati su interventi complementari e flessibili in grado di dare risposte unitarie ai bisogni del territorio.
IO X Benevento, nel 2022, era presente al tavolo di concertazione ed ha contribuito attivamente alla realizzazione del Piano Sociale di Zona Triennale. Ma c’è di più, nell’individuazione dei bisogni territoriali, di concerto con l’Ambito B1 e con il Comune Capofila di Benevento, IO X Benevento risulta promotrice-capofila di un Patto di Comunità Educante formalizzato nell’aula Consiliare del Comune di Benevento il 17 ottobre 2022 in presenza del Sindaco della Città di Benevento che firmò l’atto, ovvero, un altro documento di co-programmazione per rafforzare e consolidare il rapporto di collaborazione tra il Comune di Benevento, diversi Enti Pubblici, Scuole, Università, ASL, ARPAC, Scuole di Formazione e tanti altri Enti del Terzo Settore, per contrastare alcuni fenomeni di disagio sociale.  Tale impegno del comune di Benevento, capofila dell’Ambito B1,  è stato ratificato con la Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 21 marzo 2024.
 L’attivazione di Comunità Educante, tra l’altro, era proprio richiesto tra le azioni del bando “DesTTENazione – Desideri in azione”.
La co-progettazione, invece, è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti dalla co- programmazione precedentemente esercitata, di cui al comma 2, 4; ai fini  di cui al comma 3, l’individuazione degli Enti del Terzo Settore con cui attivare tali istituti avviene nel rispetto del principio di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Ma v’è ancora di più: quando l’art. 55 recita che: gli Enti Pubblici “assicurano” il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, in quanto al termine “assicurare” implica un “obbligo” in capo all’amministrazione pubblica di promuovere il coinvolgimento del Terzo Settore e dall’altra, un “diritto” del Terzo Settore ad essere coinvolto. Chiara è la storica sentenza 131/2000 della Corte Costituzionale che afferma e legittima la necessità di ridefinire sul piano giuridico la relazione tra Terzo Settore e Pubblica Amministrazione. Se, infatti, il Terzo Settore manifesta geneticamente “una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale”, non sarebbe corretto ricostruire tale relazione alla stregua dei rapporti contrattuali con la generalità degli attori economici; si giustifica, invece, la creazione di un differente canale di amministrazione condivisa, ispirato NON al principio di concorrenza ma a quella di solidarietà e di cooperazione, fondato sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione in comune di servizi e interventi mirati ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.
Alla luce della sentenza 131/2000 della Corte Costituzionale, l’art. 55 reimposta e consolida, nel suo impianto giuridico-innovativo, la relazione tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore, da rapporti di scambio fondati su interessi contrapposti e prestazioni corrispettive a rapporti di collaborazione improntati alla comunione di scopo, dalla negoziazione tra fornitore e committente alla condivisione priorità e programmi di intervento. Dunque, se l’art. 55 è a buon diritto intervenuto sul piano normativo è opportuno che anche la Pubblica Amministrazione, ed in particolar modo i funzionari, i Dirigenti e i Coordinatori di Ambito, siano dotati di competenze per intraprendere nuove forme di collaborazione. Bene, dunque, la formazione promossa con l’Unisannio.
Pertanto, prendendo atto dell’impianto normativo che caratterizza la vicenda e confrontandolo con l’impianto procedurale adottato dal Coordinatore dell’Ambito B1, sarebbe legittimo pensare che il dott. Gennaro Santamaria, forse, pensa di amministrare un suo Stato a parte, ove le leggi e le procedure le stabilisce solo lui senza tenere conto né delle normative vigenti, né delle direttive politiche amministrative del Piano Sociale di Zona Triennale del 2022 ( poiché quello del 2023 forse è illegittimo) e né della Giunta del Comune capofila.
A dare sostegno a queste ipotesi è non solo la recente sentenza del Giudice del Lavoro del 3 giugno scorso che ha accolto il ricorso presentato dalla CGIL e condanna il Comune di Benevento per condotta antisindacale. L’elenco delle violazioni relativamente a tanti altri procedimenti, potrebbe essere lungo ed è sicuramente da approfondire.
Dunque, l’eccesso di potere,  è una ipotesi che dovrebbe essere opportunamente valutata dagli Organi preposti e che probabilmente dovrebbe essere messa in relazione ad un fattore fondamentale: la verifica dei requisiti per esercitare tali poteri e competenze.
La Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 31, risponde oggettivamente al quesito: all’art. 37 comma 1 lettera a) ha modificato la Legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 attraverso l’inserimento del comma 4 bis al previgente testo dell’art. 23 che allo stato espressamente dispone: “La Regione istituisce un elenco dei direttori e dei coordinatori degli ambiti sociali cui attingono il consiglio di amministrazione dei consorzi-aziende consortili e i coordinamenti istituzionali per l’individuazione del responsabile (direttore-coordinatore) dell’ufficio di piano; la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina con apposita deliberazione requisiti, criteri e modalità per l’istituzione e la tenuta dell’elenco”. La Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 689 del 13/12/2022, in attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, art. 4 bis, ha disposto di istituire l’elenco dei direttori e dei coordinatori degli Ambiti sociali.  L’Allegato 1 dell’Avviso di Manifestazione di interesse valida per l’iscrizione nell’elenco regionale dei coordinatori/direttori di Ambito, al punto 2, disciplina la procedura e i requisiti che gli eventuali candidati devono possedere per poter essere iscritti nell’Albo.
Ebbene, il Decreto Dirigenziale n. 404 del 15 maggio 2024, approva un elenco di iscritti nell’Albo dei Coordinatori di Ambito ma il nome del dott. Gennaro Santamaria non risulta né in questo Decreto e né il altri Decreti precedenti.
A questo punto, è legittimo chiedersi: il dott. Gennaro Santamaria ha rispettato le prerogative legislative previste per esercitare il ruolo di Coordinatore dell’Ambito B1? Con quali poteri e quali requisiti, bandisce bandi, istruisce gare d’appalto e dispone affidamenti e proroghe di servizi?
Sarà valido il Piano Sociale di Zona elaborato e approvato nel 2023 a firma del dott. Gennaro Santamaria?
Ovviamente chiederemo lumi al TAR!
Qual è la necessità di esercitare un potere non rispettando la legge regionale?
A tal riguardo, l’associazione IO X BENEVENTO, ha inoltrato ai Comuni afferenti all’Ambito B1, alla Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione Campania e all’Ambito stesso, una richiesta di chiarimenti e un invito ad avviare tutte le procedure utili per garantire e tutelare il rispetto delle normative vigenti.
Inoltre, ai sensi dell’art.22 della Legge n.241/1990, l’associazione ha inoltrato all’Ambito B1, in data 28 maggio,  una richiesta di accesso agli atti per acquisire la delibera dell’Ambito relativa alla nomina a coordinatore e l’accettazione dell’incarico firmato dal dott. Santamaria. Il termine previsto dalla normativa è di 30 giorni.
Sarà cura di IO X Benevento, valutare tutti gli atti consequenziali del caso da porre all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria.
#ioxbenevento

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