Samnites Gens fortissima Italiae

Il Sannita.it

direttore Antonio De Cristofaro

Tribunale del Riesame: le prove documentali dalla memoria difensiva di Sandra Lonardo

Scritto da il 14 novembre 2009 alle 14:54 e archiviato sotto la voce Attualità. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

Il portavoce di Sandra Lonardo, presidente del Consiglio Regionale della Campania, ha diffuso i motivi a sostegno della richiesta di riesame, avanzata dai difensori della Mastella, contro l’ordinanza con la quale la stessa è stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della Regione Campania e delle province limitrofe, adottata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 21 ottobre scorso.

“È molto emblematico il passo che si trova nelle pagine 828-829 dell’ordinanza, nel quale il Gip afferma candidamente, proprio a proposito della Lonardo, che costei era promotrice di un ‘sistema illecito associativo… che trova attuazione grazie all’utilizzo distorto del potere pubblico, esercitato non per scopi istituzionali, ma per attuare fini individuali e privati, che, ancora una volta, come avvenuto nelle vicende trattate assurte a rilevanza penale ove la predetta risulta coinvolta, sono finalizzate ad acquisire un’utilità politica e personale’.

Nonostante una certa infelicità espressiva, il Giudice asserisce che l’indagata sarebbe promotrice di un’associazione che non avrebbe lo scopo di commettere delitti, bensì di realizzare obiettivi politici personalistici, in funzione dei quali i sodali terrebbero comportamenti che talvolta assurgono a rilevanza penale (!).

Non sembra necessario aggiungere altro. L’equivoco in cui il Pm ha indotto il Gip è tale che l’intera motivazione del gravato provvedimento cautelare risulta diretta a stigmatizzare un asserito cattivo modo di fare politica, mentre non si rinviene neppure un passaggio in cui il Giudice tenti di sostenere che il preteso sodalizio si sia prefisso lo scopo di compiere delitti. Con l’ovvia implicazione che gli indizi illustrati finiscono per delineare un quadro complessivo funzionale a muovere un rimprovero di tipo morale o politico, ma escludono inesorabilmente la configurabilità del delitto di associazione per delinquere”.

“In dieci anni ad una persona che e’ a capo della cupola vengono contestati solo tre reati… per giunta ’a mero titolo di concorso morale’. Ed invero, in questa prospettiva risulta estremamente significativo rilevare come nell’arco dei dieci anni di operatività della presunta organizzazione criminale ricostruiti nelle mille pagine dell’ordinanza cautelare qui impugnata, la Sig.ra Lonardo (nel ruolo apicale sopra delineato), secondo la stessa prospettazione accusatoria, si sarebbe resa responsabile, peraltro a mero titolo di concorso morale per istigazione, di appena 3 delitti-scopo, complessivamente contestati con le due ordinanze cautelari (quella del G.I.P. di S.Maria Capua Vetere e quella in questa sede impugnata).

In particolare, in aggiunta alla tentata concussione in danno dell’Annunziata Luigi contestata al capo n. 8) della originaria ordinanza cautelare del gennaio 2008, in questa sede le si addebitano soltanto il delitto di abuso di ufficio e quello di peculato (capo 23 dell’attuale rubrica, come riqualificato dal Gip).

Infatti, con riguardo alla contestazione contrassegnata dal n. 27), riferita alle vicende del dott. De Lorenzo, lo stesso P.M. ha escluso che sussistono i gravi indizi di colpevolezza a carico della Lonardo (cfr. pag. 803 dell’ordinanza cautelare).

Dunque, già il semplice dato numerico e percentuale, se rapportato al vastissimo arco temporale su cui si sono concentrate le indagini (dieci anni) ed al cospicuo numero di reati contestati con entrambe le ordinanze cautelari a persone diverse dalla Lonardo, dimostra univocamente come le tre ipotesi specifiche di reato a lei contestate risultino totalmente inidonee a configurare un quadro indiziario grave rispetto all’accusa di partecipazione alla presunta associazione per delinquere, meno che mai rispetto a quella di esserne promotrice e capo”.

Le fonti che accusano la Lonardo – spiegano i legali – sono inattendibili e bugiarde’, e ci sono prove documentali che lo dimostrano.

“In ogni caso, la difesa della Lonardo non intende sottrarsi neanche al compito di contrastare le suggestioni suscitate dall’accusa e, in questa prospettiva, qui di seguito si dimostrerà, con il supporto di innumerevoli prove documentali, come l’intero quadro d’insieme prospettato dall’accusa si fondi unicamente sulle propalazioni provenienti da fonti totalmente inaffidabili, perché spinte da interessi personali e… rancori…

In più parti dell’ordinanza gravata si legge (infatti) che le testimonianze acquisite dalla Pubblica Accusa nel corso delle indagini e rese dai signori Teresa Suero, Aurelio Bettini e Giuseppe De Lorenzo avrebbero corroborato largamente l’impianto accusatorio, offrendo conferma delle contestazioni mosse, fra gli altri, alla Lonardo (‘Le dichiarazioni di Suero e Bettini assumono una grave rilevanza indiziaria riguardo alla ricostruzione del sistema ricattatorio che caratterizza il modello associativo in esame…’)”.

“Nell’ambito della sua deposizione la Suero afferma quanto segue: ‘Ebbi un primo conflitto con la Lonardo allorquando mi candidai – intorno al 2001 – 2002… a presidente della Croce Rossa, Sezione di Benevento… Lei già era presidente di tale sezione e dunque intendeva ricandidarsi come si ricandidò. Io guidavo l’unica lista che si contrapponeva a quella della Lonardo e chiaramente avevo ben poche possibilità di essere eletta, tenuto conto della sua maggior influenza sui tesserati e sul tesseramento.

Tuttavia, la Lonardo che, non so per quale ragione, non era sicura della sua vittoria, pochi giorni dopo la presentazione della mia lista, con un tono aggressivo, iniziò a intimarmi di ritirare la mia candidatura… Io non ritirai la mia candidatura e, poche ore prima delle elezioni, arrivò un fax dalla sede nazionale della Croce Rossa di Roma che sospendeva le elezioni a tempo indeterminato a Benevento’ “.

‘La Suero – per concorrere alla carica di Presidente del Comitato di Benevento della Croce Rossa – avrebbe dovuto farne prima di tutto parte. Così non era. Le elezioni programmate per il 19 gennaio 2002 per tutto il territorio nazionale (poi) non si svolsero, non di certo per volontà della Lonardo, ma a seguito di nota del Ministero della Salute che ne dispose l’annullamento in tutt’Italia. Con alcuni decreti legge, poi, tutti gli organismi provinciali furono prorogati, quindi il 28 ottobre 2002, venne disposto il Commissariamento dell’intera Associazione nazionale, con conseguente ulteriore proroga degli organi territoriali, proseguita sino al 2005”.

“Dunque, nessuna manovra oscura ordita dalla Lonardo ma, al contrario, la dimostrazione dell’assoluta inattendibilità della Suero e dell’irrilevanza di quanto affermato da costei a fini accusatori”.

Infine, “la Suero sostiene: ‘A proposito della Villa dei Mastella a Ceppaloni posso dirle che la stessa è stata costruita nel corso degli anni ’90. L’edificio insiste su un fondo che era di proprietà della famiglia della nuora di un certo Enzo Barone già vice sindaco di Ceppaloni. La villa è stata costruita da una nota famiglia di costruttori di Ceppaloni, la famiglia Tranfa… Conoscevo mastro Emilio che, ricordo, dopo aver concluso la costruzione della villa – il che è avvenuto pochi anni prima della sua morte – mi confidò che i Mastella non avevano pagato adeguatamente il lavoro che aveva fatto e che, per rientrare dalle perdite che aveva da questi lavori, gli erano stati fatti avere degli appalti…’”.

“Anche con riferimento alla casa della Lonardo le accuse formulate dalla Suero sono… prive di fondamento. Infatti, il terreno sul quale è costruita la villa dei coniugi Mastella (peraltro appartenente al nonno della Lonardo, Italico Lizza, e non a questo tal Barone) è stato regolarmente acquistato e pagato dalla Lonardo, come è dimostrato dal titolo di provenienza che si produce.
I lavori di costruzione dell’immobile poi non vennero affatto effettuati solo dalla ditta Emilio Tranfa, ma anche da molte altre ditte (tra cui, Carrino Vetraria S.n.c. con sede in Benevento, via Napoli, 21; ditta Ciaramella Pasquale di Ceppaloni; dalla ditta Elio Leonardis, con sede in Molinara, via Chianella, 16/b; ditta Manganiello Ettore di Ceppaloni; Sideredil S.r.l., con sede in Roma, via Idrovore della Magliana, 25; ditta Caramiello Costruzioni Generali, con sede in Afragola, via S. Marco, 131; Assembly Milite S.a.s., con sede in Cava dei Tirreni, via Petraro S. Stefano; ditta De Iapinis Ennio; ditta Farese Antonio; ditta Mariani Ettore; ditta Mazza Tubi e Inguarniture; ditta Nicola Rosa). Per la precisione, la ditta Emilio Tranfa effettuò unicamente i lavori di costruzione a rustico dell’immobile e alcune rifiniture esterne.

Soprattutto, però, i Mastella hanno regolarmente pagato tutte queste imprese, a partire proprio dalla ditta Emilio Tranfa. E ciò risulta dalle fatture, assegni e quietanze che si producono, documenti che attestano il materiale ed effettivo pagamento di tutti i lavori Altro che regalo!.

Infine, la Suero ha sostenuto che, in ragione dei suoi contrasti con la Lonardo, avrebbe subito vessazioni sul posto di lavoro, tanto da essere stata costretta a dimettersi per giusta causa.

Sta di fatto però che, da una rapida indagine difensiva, è emerso che il Tribunale del lavoro di Benevento, con sentenza n. 18856/06, passata in giudicato, ha condannato la Suero a versare alla ASL BN1 la somma di circa 25.000 euro, qualificando quindi come ingiustificate le sue dimissioni dal lavoro!”.

Per quanto riguarda Giuseppe De Lorenzo, altro teste d’accusa, responsabile del servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Asl di Benevento e assessore al traffico del medesimo Comune:

“…Sta di fatto che il De Lorenzo, fra l’altro, ha omesso di riferire alla Pubblica Accusa di essere stato condannato proprio per diffamazione sia nei confronti di uno dei suoi superiori gerarchici, tale dott. Lucio Luciano, sia nei confronti di tale Italo Palumbo (con sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 3 aprile 2007 – di conferma della decisione di primo grado – che la Cassazione ha annullato solo a seguito e per effetto di remissione di querela, con condanna alle spese del De Lorenzo – cfr. sentenza V Sezione penale n. 35044/2009 – doc. n. 34).
È forse utile ad illustrare la personalità del De Lorenzo riportare quanto egli ebbe modo di dichiarare in occasione della pronuncia di condanna per diffamazione del 2007 alla stampa, immancabilmente presente a tutti i suoi atti: ‘Infine De Lorenzo ha chiesto al Ministro della Giustizia, Clemente Mastella, che presso la locale sede del Giudice di Pace, si faccia chiarezza. “E sono convinto che il Ministro, anche lui esempio indiscusso di politico dalle mani pulite che, proprio in questi giorni sta subendo angherie di ogni tipo, non potrà che condividere il mio asserito”. Ulteriori commenti paiono francamente superflui”.
lonardo_sandra_1

Rispondi

Stampa Stampa
Annunci


Commenti recenti

Associazione IL SANNITA - Via San Gaetano, 22 - 82100 Benevento - P.IVA e C.F. 01755500624