Con protocollo n. 01045/2021 il Collegio di Garanzia sulle controversie in materia di ammissione/esclusione dai campionati professionistici, circa il ricorso presentato dal Chievo Verona, ha assunto le seguenti determinazioni:
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 76/2021, presentato, in data 19 luglio 2021, dalla società A.C. Chievo Verona s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), avente ad oggetto la richiesta, da parte di A.C. Chievo Verona s.r.l., di riforma e/o di annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A in data 16 luglio 2021, con il quale è stato respinto il ricorso della Società ricorrente avverso il diniego della Commissione Vigilanza Società di calcio (Co.Vi.So.C.), prot. n. 4650/2021 in data 8 luglio 2021, della concessione della Licenza Nazionale per l’iscrizione al Campionato di Serie B per l’anno 2021/2022, e, per l’effetto, non è stata concessa tale Licenza.
Rigetta il ricorso.
Dichiara la parte ricorrente tenuta a rimborsare le spese del giudizio alla FIGC, che liquida in €2.500,00.
Nulla per le spese della parte controinteressata.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica certificata.
Così deciso, in data 26 luglio 2021