I Sindaci con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, facenti parte dell’Assemblea dei Sindaci, non sono obbligati a pubblicare sul sito della Provincia i propri dati patrimoniali. A loro carico, tuttavia, resta l’obbligo di pubblicare sul sito del Comune amministrato i dati relativi ai compensi percepiti per la carica ed il proprio “Curriculum vitae”.
Lo ha stabilito il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ne ha dato comunicazione al Segretario Generale e Responsabile della Trasparenza della Provincia di Benevento Franco Nardone rispondendo così ad una sua richiesta di interpretazione corretta di una precedente decisione della stessa Anac.
Come si ricorderà, lo scorso 8 marzo, l’Anac, presieduta da Raffaele Cantone, con propria Determinazione n. 241, aveva obbligato i Sindaci, nella loro qualità di componenti dell’Assemblea dei Sindaci della Provincia, a pubblicare i propri dati fiscali personali sul Portale istituzionale della Provincia stessa. L’Anac, fissando la data ultima per l’adempimento al 30 aprile 2017, aveva fornito in questi termini l’interpretazione autentica del Decreto legislativo n. 33/2013 in materia di Trasparenza dei pubblici Uffici.
Occorre ricordare che, tra gli Organi della Provincia istituiti dalla legge n. 56 del 2014, i Sindaci fanno parte dell’Assemblea dei Sindaci, ma alcuni possono essere eletti anche nel Consiglio Provinciale: ora, se per i Consiglieri Provinciali – Sindaci l’obbligo alla pubblicazione dei dati patrimoniali sul sito della Provincia è da sempre acclarato e mai messo in discussione; altro discorso è da farsi per i Sindaci che fanno parte soltanto dell’Assemblea.
Infatti, diffusa la Determinazione Anac, alcuni Sindaci sanniti avevano sollevato problemi interpretativi di cui, poco prima dello scadere del 30 aprile, lo stesso Segretario Nardone se ne era fatto carico inviando una richiesta di ulteriori chiarimenti all’Anac.
Premesso che tutti gli Organi delle Province esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito, nel Sannio ben 77 Comuni su 78 non raggiungono la soglia dei 15mila abitanti: ebbene questi Sindaci con popolazione inferiore ai 15mila abitanti non hanno, secondo legge, obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali sul sito dei propri Comuni.
Se tuttavia il Sindaco è stato eletto anche Consigliere Provinciale, quale che sia il numero degli abitanti rappresentati, resta comunque per lui l’obbligo della pubblicazione dei dati patrimoniali “ex novo” sul sito della Provincia: si apriva, dunque una contraddizione rispetto alle norme originariamente indicate dall’Anac per i Sindaci non Consiglieri, tanto più che ogni Sindaco è titolare di un potere di voto in Assemblea che non è 1 uguale a 1, ma è titolare di un voto ponderato a seconda del numero degli abitanti amministrati.
L’Anac, rispondendo ai rilievi, ed intervenendo nuovamente sulla materia ad integrazione dunque delle precedenti sue Determinazioni sull’argomento, ha comunicato che per i Sindaci che fanno parte dell’Assemblea, anche se al di sotto dei 15mila abitanti, scatta comunque l’obbligo della pubblicazione sui siti del Comune per quanto concerne soltanto quanto previsto dalle lettere dalla “a)” alla “e)” del comma 1 dell’art. 14 Decreto legislativo n. 33 del 2013 e cioé: le informazioni sulla carica e sui compensi derivanti dalla stessa; sui Curriculum; sulle informazioni e sui compensi relativi ad altri incarichi incidenti sulla stessa.
Ai Sindaci non Consiglieri provinciali con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, ma componenti dell’Assemblea di Sindaci, non compete invece la pubblicazione di quanto previsto dalla lettera “f)” dello stesso comma, articolo e Decreto, e cioè i dati reddituali e patrimoniali.
Qualora il Sindaco non Consigliere Provinciale comunque non provveda a pubblicare le informazioni su cariche e compensi è compito della Provincia, secondo l’Anac, intervenire per il rispetto di questa norma.
Il Segretario generale Nardone, nel prendere atto di tale Determinazione, ha disposto che la documentazione sia ritrasmessa ai Sindaci sanniti.