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Rocca, approvato Regolamenti per incarichi esterni dei dipendenti della Provincia

Scritto da il 27 gennaio 2015 alle 18:52 e archiviato sotto la voce Attualità, Foto, Politica, Testata. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

Rocca, approvato Regolamenti per incarichi esterni dei dipendenti della Provincia

Approvato il Regolamento per gli incarichi esterni dei dipendenti della Provincia di Benevento.

E’ quanto prevede una delibera del Presidente della Provincia Claudio Ricci che interviene sui rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato nell’Ente.

Con questo provvedimento vengono disciplinate le autorizzazioni per dipendenti e dirigenti della Rocca dei Rettori a svolgere incarichi conferiti da soggetti pubblici e privati al di fuori dell’orario di lavoro e per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Il Regolamento, composto da 19 articoli, costituisce uno degli adempimenti previsti dalla cosiddetta “Legge anticorruzione” e si conforma all’Intesa raggiunta in sede Conferenza unificata del 24 luglio 2013 tra Dipartimento della Funzione Pubblica, Regioni ed Enti Locali.

Il principio fondamentale del documento è quello sancito dalla Costituzione all’art. 98 che tutela l’interesse pubblico: in sostanza, il dipendente pubblico non può svolgere attività lavorativa al di fuori del rapporto di servizio e, pertanto, il Regolamento, ora approvato dal Presidente Ricci, si sofferma sul dovere di esclusività delle prestazioni dei dipendenti della Provincia, dichiarando l’inconciliabilità tra impiego presso la pubblica amministrazione e il contestuale svolgimento di altre attività lavorative.

Più precisamente vengono dichiarati incompatibili con l’impiego pubblico: l’esercizio del commercio; l’esercizio dell’industria; lo svolgimento di attività professionali; l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati o di Pubbliche Amministrazioni; l’accettazione di cariche in società a scopo di lucro.

Al dipendente della Provincia di Benevento è vietato di svolgere attività che, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentono un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d’ufficio. Il dipendente, inoltre, non può assumere incarichi in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, da chi è titolare di appalti, servizi e forniture nell’interesse dell’Ente o delle Aziende che da esso dipendono. Ed ancora il dipendente non può compiere, durante il servizio, lavori o prestazioni estranee alle mansioni d’ufficio; né può affidare, anche temporaneamente, ad estranei le prestazioni, le mansioni o i servizi ai quali ha il dovere di attendere.

Tra l’altro, il Regolamento stabilisce norme precise affinché il dipendente della Provincia non incorra in conflitti di interessi. Pertanto, il dipendente non può accettare incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la Provincia rilascia concessioni o autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita. Nè il dipendente può accettare incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi alla stessa Provincia. Ancora, il dipendente entra in conflitto di interessi se accetta incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con la Provincia o a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l’ufficio pubblico. Altro conflitto d’interesse è quello che vede il dipendente accettare incarichi da soggetti nei confronti del quale la Provincia svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie.

Ed ancora, secondo il Regolamento, il dipendente non può accettare incarichi che per il tipo di attività o per l’oggetto possono creare nocumento all’immagine della Provincia, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.

Tenendo conto di queste ed altre limitazioni, qualora venga concessa l’autorizzazione al dipendente per svolgere attività estranee all’ufficio, le stesse non possono impegnare il dipendente per oltre 25 ore al mese e nel corso dell’anno solare non possono essere autorizzati più di cinque incarichi, ciascuno dei quali va comunque tempestivamente comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il part-time non può superare il 50% dell’orario di lavoro.

Il Regolamento inoltre prevede sanzioni disciplinari e pecuniarie nei confronti dell’inadempiente.

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