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Referendum del 29 marzo, Voto domiciliare – Elettori non deambulanti – Tessera elettorale

Scritto da il 19 febbraio 2020 alle 18:49 e archiviato sotto la voce Attualità, Foto, Politica. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

Referendum del 29 marzo, Voto domiciliare – Elettori non deambulanti – Tessera elettorale

Voto domiciliare
Si informa che al referendum che si svolgerà il 29 marzo 2020, si applicano le disposizioni sul voto domiciliare, previste dall’art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46 in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, ubicata in qualsiasi Comune del territorio nazionale, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 18 febbraio e lunedì 9 marzo 2020. Tale ultimo termine (9 marzo), in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
Il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art.1 del decreto-legge n.1/2006.

Elettori non deambulanti o portatori di handicap
A tutela degli elettori portatori di handicap, l’art.29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.
Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n.15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all’art.2 della legge n.15/1991 citata.
Per accedere a una sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l’elettore non deambulante, ai sensi dell’art.1 della legge n.15/1991, dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
Ai sensi, poi, dell’art.55 del D.P.R. n.361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n.17, e dell’art.29, comma 3, della legge n.104/1992, i cittadini portatori di handicap impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.
Al fine di consentire l’immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del Comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l’assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti la consultazione, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge 104/1992, e quindi da giovedì 26 a sabato 28 marzo 2020, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.
Inoltre, una delle quattro cabine da allestire, salva comprovata impossibilità logistica, presso ogni seggio, ai sensi dell’art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata ai portatori di handicap.

TESSERA ELETTORALE
In vista dello svolgimento della consultazione referendaria del 29 marzo 2020, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n.299.
In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e in ispecie a coloro che alla data del 29 marzo 2020 avranno compiuto i 18 anni di età.
Si dovrà procedere inoltre all’invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell’indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga organizzativamente ed economicamente preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.
Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all’esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell’elettore interessato, al rinnovo della stessa.
Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa (anche, tra l’altro, con la denominazione della circoscrizione elettorale e con il numero del collegio plurinominale e del collegio uninominale, rispettivamente, della Camera e del Senato di appartenenza dell’elettore).
In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.
Solo laddove non sia possibile consegnare all’elettore né la tessera né il suo duplicato, l’ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

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