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Assoluzioni Coppola e Ianniello, la Camera di Commercio: tutelato l’Ente, ora le motivazioni

Scritto da il 25 febbraio 2019 alle 17:18 e archiviato sotto la voce Cronaca, Foto, Testata. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

Assoluzioni Coppola e Ianniello, la Camera di Commercio: tutelato l’Ente, ora le motivazioni

La Camera di Commercio di Benevento, con riferimento alle notizie  e dichiarazioni  apparse di recente sulla stampa, a seguito della sentenza  del Tribunale Penale di  Benevento  del 22 febbraio 2019  che ha pronunciato l’assoluzione degli imputati Coppola Vincenzo e Ianniello Aldo,  precisa  con un comunicato quanto  segue, richiamando doverosamente gli atti formali assunti dal medesimo Ente Camerale  :

“Il dirigente Coppola Vincenzo per il quale la Procura della Repubblica di Benevento ha richiesto il rinvio a giudizio  in concorso con il dipendente Ianniello Aldo per  i reati di peculato ed abuso d’ufficio, è stato sospeso dal servizio all’esito dell’apertura del procedimento  penale da parte dell’Autorità Inquirente, con provvedimento di Giunta ai sensi dell’art. 9 c. 2 del ccnl autonomie locali, che prevede che “il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell’incarico anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’ente disponga ai sensi dell’art. 55 ter D. Lgs n. 165.01, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale ai sensi dell’art. 10”.

Il provvedimento di sospensione dal servizio adottato dalla Giunta Camerale nei confronti del Coppola Vincenzo, resosi necessario per la rilevanza dei fatti  a lui contestati nella funzione di dirigente dell’Ente, anche per preservare il decoro e l’immagine  dell’Istituzione, così come statuito in casi analoghi dalla Suprema Corte di Cassazione, impugnato dal Coppola Vincenzo dinanzi al Tribunale del Lavoro di Benevento, è stato  ritenuto legittimo dal medesimo Tribunale del Lavoro dapprima con due ordinanze in sede monocratica e in sede collegiale e infine, con sentenza n 133 del 31.1.2019  con la quale è stato  rigettato integralmente il ricorso proposto  dal Coppola Vincenzo, che è stato altresì condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Il dipendente Ianniello Aldo, a seguito dell’assunzione della qualità di imputato nel medesimo procedimento penale, è stato a sua volta sospeso dal servizio dopo l’assunzione della qualità di imputato ,  all’esito della sua richiesta di rito abbreviato .

L’Ente, nel prendere atto della pronuncia del Tribunale Penale di Benevento della quale, allo stato, si conosce esclusivamente il dispositivo contenente la formula assolutoria  “Il fatto non costituisce reato“,   adotterà ogni conseguente provvedimento nel rispetto delle disposizioni in materia, anche all’esito della lettura della motivazione e del passaggio in giudicato della medesima sentenza, per la quale il deposito della motivazione è fissato entro 90 giorni dalla lettura del dispositivo .

Allo stato, l’Ente, nel rispetto della decisione adottata dal Tribunale e dell’operato della Procura della Repubblica di Benevento, prende atto che i dipendenti sospesi dal servizio Coppola Vincenzo e Ianniello Aldo, ai sensi dell’art 60, 2’ comma del codice di procedura penale, fino a quando la sentenza di proscioglimento non sia divenuta irrevocabile per passaggio in giudicato, conservano la qualità di imputati     per i reati loro ascritti e che ogni conseguente provvedimento da parte dell’Amministrazione, come già avvenuto in precedenza, verrà adottato nell’osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti e nel doveroso rispetto dei provvedimenti resi dall’Autorità Giudiziaria.

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