Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Airola contro la Provincia di Benevento che aveva determinato un supplemento di 14,57 Euro sulla tariffa rifiuti.
Accolta integralmente dunque la linea di difesa della Provincia illustrata dall’avv. Giuseppe Marsicano, responsabile dell’Avvocatura Provinciale.
Secondo il Tar Campania, sulla materia c’è un difetto di interesse ad agire da parte del Comune ricorrente: difatti, secondo il Tar, già a suo tempo, su una vicenda sovrapponibile, il Consiglio di Stato aveva stabilito che il rapporto che scaturisce dalla determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti è un rapporto di natura tributaria intercorrente tra l’Amministrazione e gli amministrati e nessun pregiudizio viene dunque a cadere sul Comune.
Pertanto, non sussistendo l’interesse ad agire da parte del Comune stesso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Come si ricorderà, sulla stessa materia, che nasceva dall’adozione, da parte del Presidente della Provincia di Benevento, con una propria delibera dello scorso mese di giugno, del Piano industriale della Società di gestione del ciclo rifiuti (Samte), anche altri Comuni aveva presentato ricorso.