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Nomina Bosco, Mastella chiede il parere dell’Ufficio Legale: ‘Tutto regolare’

Scritto da il 2 agosto 2019 alle 17:19 e archiviato sotto la voce Foto, Testata. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

Nomina Bosco, Mastella chiede il parere dell’Ufficio Legale: ‘Tutto regolare’

La nomina di Fioravante Bosco a comandante della Polizia Municipale di Benevento ha sollevato molte polemiche per una presunta incompatibilità tra il suo nuovo incarico e il ruolo di direzione svolto ai vertici della Uil AV/BN.

 Il Sindaco Mastella, in merito al decreto di nomina del Comandante della Polizia Municipale, chiede il parere dell’Ufficio Legale dell’Ente.

Il responsabile dell’Ufficio, avv. Vincenzo Catalano, ha inviato al primo cittadino la seguente nota:

‘Con riferimento alla contestata incoferibilità dell’incarico di Comandante della Polizia Municipale al Dr Fioravante Bosco, si rappresenta quanto segue.

L’art. 53 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001 prevede quanto segue: “Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”.

Tale disposizione normativa è stata oggetto di chiarimenti da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con Circolare n. 11/2010, ha delimitato in modo specifico l’ambito di applicazione dell’ipotesi di inconferibilità chiarendo che per “strutture deputate alla gestione del personale” si devono intendere i soli uffici che abbiano competenza specifica in materia di personale, ossia i “soli uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale”.

Il Dipartimento ha, quindi, specificato che “non è compresa nella previsione la preposizione ad uffici che tra le altre competenze svolgono anche l’attività di gestione del personale…”, con limitazione del vincolo alle sole strutture competenti in via esclusiva in materia di personale interno. Ed ancora ha chiarito che “In sostanza la prescrizione riguarda la preposizione alle strutture del personale, siano esse di livello generale o non generale, competenti in materia di reclutamento, trattamento, gestione, e sviluppo del personale, relazioni sindacali secondo le scelte e l’individuazione che ogni amministrazione effettuerà in base alle competenze attribuite dallo specifico ordinamento a ciascuna struttura”.

Tanto precisato, la struttura organizzativa del Comune di Benevento prevede un Settore specificamente deputato alle gestione delle risorse umane avente quelle competenze in materia di reclutamento, trattamento, gestione, e sviluppo del personale nonché relazioni sindacali indicate dalla circolare suddetta come rilevanti ai fini dell’applicazione del vincolo di inconferibilità.

Viceversa, per le altre strutture dell’Ente – tra cui il Corpo di Polizia Municipale – la gestione del personale costituisce una delle competenze che si aggiunge alle principali attribuzioni amministrative di loro spettanza per materia.

Inoltre, per quanto concerne specificamente il Corpo di Polizia Municipale, l’ordinamento dell’Ente prevede che le relative funzioni amministrative vengano svolte dal Dirigente Affari Generali preposto alla U.O. Polizia Municipale, mentre spetta al Comandante della Polizia ai sensi della Legge n. 65/1986 la gestione operativa dei servizi con responsabilità verso il Sindaco dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

Ne consegue che nella struttura del Comune di Benevento l’incarico di Comandante della Polizia Municipale non rientra nell’ambito oggettivo di applicazione dell’ipotesi di impedimento di cui all’art. 53 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001, ciò sia per l’esistenza di una struttura dell’Ente deputata alla gestione del personale (ossia il Settore Risorse Umane) che per il potere di “gestione operativa” attribuito al Comandante della Polizia non assimilabile alle attività di gestione del personale ritenute rilevanti ai fini dell’inconferibilità’.

 

 

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