Si ricorda che l’articolo 15 della legge n. 515 del 10 dicembre 1993 prevede una sanzione pecuniaria che va da 25.822,00 a 103.291,00 euro per coloro che, candidati alla carica di sindaco o consigliere in occasione delle elezioni comunali 2016, non adempiano all’obbligo di depositare, presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (ubicato presso la Corte di Appello di Napoli), la dichiarazione riguardante le spese elettorali sostenute. Si precisa che l’obbligo di presentare la dichiarazione riguarda anche i candidati che non abbiano sostenuto spese.