A seguito della pubblicazione, in data 12 febbraio 2016, del D.P.C.M. 24 dicembre 2015 l’Inps, con la circolare n. 70, ha fornito le istruzioni operative per fruire del bonus quarto figlio che consiste in un beneficio, solo per l’anno 2015, per i nuclei familiari con quattro o più figli minori e con un valore Isee non superiore a 8.500 euro l’anno.
Il primo pagamento da parte dell’Istituto verrà effettuato nel mese di luglio e sarà di massimo 500 euro. Le eventuali risorse residue rispetto al budget complessivo di 45 milioni di euro verranno ripartite proporzionalmente con una successiva integrazione.
Per ricevere il beneficio non occorre presentare alcuna domanda poiché l’Inps utilizzerà, in automatico, la domanda già presentata dai beneficiari dell’assegno per i tre figli minori di cui art. 65 della legge n. 448 del 1998, relativo al 2015.
È necessario, però, che nell’anno 2015 o 2016, sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) dalla quale risultino almeno quattro figli minori, di cui il quarto figlio sia nato o adottato nel 2015. In assenza di una Dsu con queste caratteristiche, occorre presentare una nuova Dsu entro il 31 maggio 2016.
Al fine di consentire all’Istituto di corrispondere il bonus è importante che gli Uffici comunali completino l’inserimento, nella procedura prestazioni sociali, delle richieste di pagamento relative alle domande di cui al citato articolo 65, già presentate dagli utenti per il 2015 e non ancora inserite da parte dei Comuni nella predetta procedura prestazioni sociali.
Qualora le domande di assegno per i tre figli minori già presentate per il 2015 non saranno inserite dai Comuni entro il prossimo 31 maggio, i pagamenti del bonus quarto figlio subiranno un ritardo tecnico e l’erogazione da parte dell’Istituto verrà effettuata solo nel mese di dicembre 2016.