“Mesi fa la UIL Federazione Poteri Locali denunciava un’ illegittima trattenuta sulla basta paga dei lavoratori pubblici. Adesso anche la giurisprudenza ci dà ragione” commenta soddisfatto Antonio Pagliuca, in merito alla sentenza n. 564 del 18.01.2012, che ha dichiarato l’illegittimità della trattenuta sul TFR, rilevando l’incompatibilità del vecchio regime con il nuovo sistema di calcolo previsto dall’art. 2120 del Codice Civile.
La legge n. 122 del 30 luglio 2010, all’articolo 12, comma 10, prevede per tutti i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000, la trasformazione obbligatoria da TFS a TFR a partire dalle anzianità contributive che matureranno a far data dal 01 gennaio 2011. In particolare il predetto comma prevede che “…..il trattamento di fine rapporto si effettua secondo le regole dell’articolo 2120 del codice civile, con l’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento…..”. La circolare n. 17 del 08 ottobre 2010, mediante la quale l’INPDAP avrebbe dovuto fornire chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge 122/10, indica invece un criterio difforme da quello ivi stabilito. Infatti il criterio di calcolo suggerito dall’INPDAP coincide con quello previsto dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999 il quale, in realtà, deve ritenersi applicabile ai soli dipendenti assunti a far data dal 01 gennaio 2001. In tal modo l’INPDAP, a decorrere dal 01 gennaio 2011, pone in atto a carico di tutti i dipendenti pubblici un’illegittima trattenuta del 2,50% sull’80% delle voci stipendiali fisse (oppure del 2% sul 100% delle predette). Tale criterio di calcolo, che determina in capo ai dipendenti un notevole danno economico, deve ritenersi in contrasto con il disposto dell’articolo 12, comma 10, della legge n.122 del 30 luglio 2010 e come tale del tutto illegittimo.
In particolare, il TAR ha osservato come la persistenza della trattenuta del 2,5% determini una reale diminuzione della retribuzione dei lavoratori pubblici e del futuro trattamento di fine servizio, senza alcuna negoziazione e, soprattutto, senza connessione con la quantità e qualità del lavoro prestato, rimasta immutata.
Il Giudice amministrativo sottolinea anche come la persistenza della trattenuta del 2,5% porti un aggravio notevole per il pubblico dipendente rispetto a quello privato, perché la quota del 6,91 per cento, di per sé già ben inferiore a quella dovuta dai datori di lavoro privati, con il permanere della trattenuta incriminata, porti di fatto l’onere a carico della Amministrazione al solo 4,91% della retribuzione.
“Insomma,- conclude il segretario responsabile della Uil Fpl di Benevento, Antonio Pagliuca – avevamo ragione noi. E’ ora di restituire ai dipendenti pubblici i loro soldi e che lo Stato, così come le Regioni e le Autonomie Locali, la smettano di operare un vero e proprio prelievo forzoso a carico del lavoratore pubblico, per di più in un periodo di blocco indiscriminato delle retribuzioni”.