E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Il citato decreto, all’art.11, ha modificato le disposizioni in materia di limitazione alla circolazione per i mezzi pesanti confermando il divieto di transito degli stessi nei giorni festivi e autorizzando la circolazione nei giorni precedenti o successivi a quelli festivi.
Si precisa che eventuali divieti di circolazione per i mezzi pesanti anche per altri giorni, in aggiunta a quelli festivi, potranno essere individuati in modo da contemperare le esigenze della sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attivita’ di autotrasporto nonché sul sistema produttivo nel suo complesso.
Dal 21 aprile 2012, come previsto all’art. 115 del codice della strada (così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120), i minori che hanno compiuto 17 anni e che sono titolari di patente di guida potranno esercitarsi alla guida di un’auto affiancati da un accompagnatore abilitato.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata, il minore dovrà frequentare un corso di formazione presso un’autoscuola di durata non inferiore a dieci ore effettive di guida (implementabili dal genitore o dal legale rappresentante del minore d’intesa con l’autoscuola) al termine del quale l’allievo ha diritto al rilascio dell’attestato di frequenza.
Per poter partecipare al corso il minore deve presentare apposita domanda alla Motorizzazione.
Terminato con successo il corso di formazione il minorenne può essere ammesso alla guida accompagnata, a seguito di apposita domanda alla Motorizzazione stessa. L’autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualità di accompagnatori, assistono il minore che si esercita. Possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori che devono avere un’età non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore (con esclusione di quelle speciali e non soggetta negli ultimi 5 anni a sospensione per violazione di norme del codice della strada) in corso di validità .
La citata autorizzazione può essere revocata dal Prefetto nel caso in cui la patente in possesso del minore sia sospesa o revocata, nel caso in cui siano rilevate violazioni alle quali consegue la revoca o la sospensione della patente o nel caso di guida senza accompagnatore.