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direttore Antonio De Cristofaro

Caso Odontoiatra A.O.Rummo, interviene il Presidente Moleti

Scritto da il 22 maggio 2012 alle 11:06 e archiviato sotto la voce Attualità, Salute, Testata. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

Leggo dagli organi di stampa che il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera G. Rummo abbia affermato che, relativamente all’odontoiatra sospeso dall’Ordine dei Medici, questi nel 1990 vinse il concorso come medico di Medicina Generale, orbene mi corre l’obbligo, quale rappresentante dell’Albo degli Odontoiatri fare alcune precisazioni, utili sia per la pubblica opinione, ma soprattutto per la stessa Azienda Ospedaliera.
Sebbene il sanitario in questione abbia vinto il concorso come Medico di Medicina Generale eppur vero che egli opera come odontoiatra nel reparto e nell’ambulatorio di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale. A tal proposito, sul sito internet dell’A.O. si legge testualmente : “L’attività odontostomatologica spazia dagli interventi di parodontologia (ad esempio, la terapia della piorrea) a quelli di chirurgia pre-protesica e pre-implantologica. Si eseguono radiografie endorali, estrazioni e ricostruzioni dentarie mediante otturazioni “. La normativa vigente prevede che per poter esercitare l’Odontoiatria bisogna essere iscritti obbligatoriamente all’Abo degli Odontoiatri, infatti il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2995/2004 ne ha sancito tale obbligo, comunque ad ogni buon conto anche il Ministero della Salute sul proprio sito internet afferma : “ Requisito indispensabile per l’esercizio della professione è l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri presso l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di residenza del sanitario”.
Tutto ciò, inoltre, è avvalorato proprio dall’A.O. , infatti in un bando di concorso per per l’acquisizione di n° 1 collaborazione professionale a favore della U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale ed Odontostomatologia nel 2010 si richiedeva la generica iscrizione all’Albo Professionale, tale bando poi fu rettificato con la specifica richiesta dell’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri (sic!)
Altra considerazione, se, secondo l’A.O., l’odontoiatra potrebbe esercitare, in quanto medico, ci si domanda : il reparto e l’ambulatorio di Odontoiatria e Chirurgia Maxillo- Facciale hanno due primari ? Uno per la Chirurgia Maxillo-Facciale e uno per l’Odontoiatria? Ma poiché così non è, allora?
E’ inoltre singolare che la trasmissione degli atti da parte dell’ Ordine, nonostante sia avvenuta nel gennaio, a tutt’oggi a distanza di cinque mesi la commissione di disciplina ancora non abbia concluso l’iter.
Invito, in tutta modestia, il Direttore Generale a voler leggere le motivazioni della sentenza ministeriale; in essa come potrà vedere ci sono oltre che violazioni in ordine deontologico, violazioni dell’art. 348 del codice penale, della L. 175/92, nonché reati fiscali, ecc.
Credo che quanto da me posto all’attenzione ben si associ sullo scopo della conferenza stampa di ieri e cioè tutelare l’ospedale e la sua immagine.
Ricordo, inoltre a me stesso, che l’Ordine professionale è definito dalle normative quale Ente ausiliario dello Stato ed in quest’ottica auspico una maggior collaborazione a tutela del cittadino-paziente.
Dott. Giovanni Moleti
Presidente Commissione Albo degli Odontoiatri

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