Con la decisione del 20 luglio 2010, depositata in segreteria in data 20 ottobre u.s. (n.07595/2010 registro sentenze) il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del MIUR contro la sentenza del TAR Lazio che aveva a suo tempo riconosciuto ai ricorrenti il diritto di spostare su altra classe di concorso, nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento, il servizio già dichiarato per classe di concorso diversa. La sentenza del Consiglio di Stato è di notevole interesse, oltre che per gli effetti della decisione, anche per le motivazioni su cui la stessa si fonda. I comportamenti dell’Amministrazione, infatti, vengono riconosciuti come pienamente legittimi alla luce di quanto disposto dal decreto legge 134/09 (cosiddetto “salva precari”), convertito dalla legge 167/09. Si tratta, come si ricorderà, delle norme con cui il Legislatore, oltre a prevedere misure straordinarie per il personale docente e ata non riconfermato negli incarichi di supplenza, aveva fra l’altro affrontato il tema delle graduatorie ad esaurimento, avallando le decisioni dell’Amministrazione in merito ad alcune questioni oggetto di un perdurante contenzioso (inclusione “a pettine” o in coda nelle graduatorie, possibilità di far valere in diversa graduatoria i servizi già valutati in un’altra). Ma c’è di più: il Consiglio di Stato esprime anche l’avviso che per le suddette disposizioni di legge non siano ravvisabili i dubbi di legittimità costituzionale che vengono sollevati dai soggetti ricorrenti in primo grado. Esse esprimono infatti – come si legge testualmente – “una scelta di merito del legislatore, il quale, in una valutazione comparativa degli opposti interessi in gioco, ha inteso privilegiare la necessità di non alterare gli equilibri già esistenti e consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate, oggi, graduatorie ad esaurimento”. Un pronunciamento forte, che appare estensibile anche alle altre fattispecie di contenzioso in materia di modalità di aggiornamento delle graduatorie.
Giuseppe Patrevita, segretario provinciale