Il giudice puo’ intervenire multando o ammonendo il genitore indisciplinato che, contravvenendo alle regole fissate dall’affidamento condiviso, mantiene un “comportamento inadempiente o pregiudizievole” nei confronti del figlio. Lo sancisce la Cassazione (Prima sezione civile, sentenza 21718) occupandosi di un caso di affido condiviso in provincia di Benevento. Marito e moglie separati, ricostruisce la sentenza di piazza Cavour, litigavano su dove dovesse abitare il figlio minore, affidato ad entrambi i genitori, ma collocato presso la madre A.R.. Entrambi volevano avere con se’ il figlio (la moglie aveva persino cambiato residenza spostandola a Colle Sannita sostenendo che la casa era troppo piccola per il nucleo familiare) finche’ la Corte d’appello di Napoli, il 12 dicembre 2008, dispose il collocamento del minore presso il padre A. P., applicando la sanzione dell’ammonimento alla madre “richiamata ad attenersi alle modalita’ di gestione dell’affidamento”. Inutile il ricorso di A. R. in Cassazione volto, tra l’altro, a cancellare l’ammonimento inflittole dal giudice di merito. Piazza Cavour ha dichiarato inammissibile il ricorso della donna e ha ricordato che l’articolo 709 introdotto dalla legge 54 del 2006 sull’affido condiviso ha come intento quello di “fornire uno strumento per la soluzione dei conflitti tra genitori, riguardo ai figli, che, a seguito della nuova normativa, potrebbero presentarsi piu’ frequentemente”. Alla luce di questa considerazione la Cassazione rileva che se in genitori continuano a litigare su chi deve tenere il figlio facendo soprattutto il male del bambino, a quel punto il giudice deve intervenire per fare da ’arbitro’. “Egli – scrivono gli ’ermellini’ – in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalita’ di affidamento, puo’ modificare i provvedimenti in vigore”. E se cio’ non bastasse “il giudice puo’ ammonire il genitore inadempiente o condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa, nonche’ disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore o dell’altro genitore”.