Nuovo intervento a tutela degli utenti da parte dell’Autorità per
l’energia erlettrica ed il gas.
Lo segnala il Movimento Difesa del Cittadino tra le associazioni che per
prime denunciarono lo scandalo dei supeconguagli nelle bollette gas per
gli anni termci 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, fatte pervenire
nell’ultimi 2 anni a migliaia di utenti su tutto il territorio nazionale
ed anche nel Sannio dove si contano almeno 5000 famiglie coinvolte.
Dopo l’apertura di una formale istruttoria per l’irrogazione di sanzioni
(Delibera n. 36/10/Vis) scaturita dagli esposti dell’MDC sottolinea
Francesco Luongo presidente provinciale dellla associazione e
responsabile nazionale del dipartimento servizi a rete l’autorità per
l’enregia ha chiarito nuovamente che la rateizzazione è un diritto del
cliente e non una gentile concessione delle aziende che arbitrariamente
ne decidono numero ed entità.
Ai sensi della Delibera n. 229/01 l’esercente gas è infatti tenuto ad
offrire la rateizzazione:*
a. per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è
mensile qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio
dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto
ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo
il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta di
conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto
sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
b. per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del
gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il
pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
c. per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di
una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 euro.
*Purtroppo sia l’Eni Gas che altri operatori hanno rifiutato molte
richieste, le hanno concesse con un numero di rate minimo o in alcuni
casi, pur concessa la rateizzazione, hanno inviato i bollettini agli
utenti con un unica scadenza.
In particolare l’Aeeg venendo incontro alle lamentele degli utenti e
delle associazioni con la Delibera 85/10 ha stabilito che:
*1) l’esercente, qualora sussistano le condizioni, deve riconoscere al
cliente finale un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con
una periodicità pari a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo
tra le parti;
2) “Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a
quella di fatturazione.”;
3) La rateizzzione può essere richiesta dagli utenti aventi diritto e si
applica anche ai conguagli tariffari, ivi compresi quelli generati dalle
eventuali deliberazioni di approvazione e modifica delle tariffe in
esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali;
*4) i clienti finali hanno la facoltà di richiedere entro il 30
settembre 2010, la rinegoziazione, in applicazione di quanto previsto
dal medesimo art. 10, comma 6, delle condizioni del piano di
rateizzazione in corso con il proprio fornitore qualora questo preveda
una periodicità delle rate diversa da quella di fatturazione;*
5) gli esercenti la vendita sono tenuti ad informare i clienti finali
interessati della facoltà di cui al precedente punto in modo che possano
avvalersene;*
Per tale motivo l’associazione comunica che tutti coloro che hanno in
corso piani di rateizzazione per le fatture gas derivanti da conguagli
potranno richiedere entro il 30 settembre di quest’anno un prolungamento
delle rate.
Le richieste potranno essere inoltrate presso gli sportelli delle
associazioni dei consumatori ed anche tramite lo Sportello Comunale del
Consumatore con sede in Via Traiano (Pal. del Reduce 3°piano) dalle
09.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì ed anche dalle 16.00 alle 18.00
del martedì e del giovedì.