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direttore Antonio De Cristofaro

Torrecuso, i consiglieri d’opposiozione scrivono ai cittadini

Scritto da il 16 luglio 2010 alle 11:11 e archiviato sotto la voce Attualità, Territorio. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

Cari cittadini, sono trascorsi appena dodici mesi dall’avvento della Nuova Amministrazione ed importanti novità  saltano agli occhi!!! Un anno fa i nuovi Amministratori erano intenti a far pulire il paese, le strade, piazze, ecc… con i soldi della precedente Amministrazione! Ad essere precisi furono stornati 19.200,00 euro dai ‘Lavori di Sistemazione e Ammodernamento della Viabilità Esterna al Capoluogo’ e impegnati per la pulizia. Tali lavori vennero eseguiti fine giugno-luglio 2009 dopo aver individuato ‘punti sensibili e che costituivano pericolo per il traffico veicolare’ come affermato nella risposta all’interrogazione dal Sindaco e dall’Assessore Rapuano (15.04.2010), sebbene alla stessa interrogazione il Responsabile dell’Area di Vigilanza rispondeva ‘L’area di Vigilanza non è a conoscenza dei lavori cui si fa riferimento’ (20.03.2010), e precedentemente il Sindaco l’Assessore ai Lavori Pubblici (12.02.2010)riferivano ‘di non essere a conoscenza di lavori approvati in variante ed eseguiti precedentemente all’approvazione della stessa’.
Peccato che la Variante venne approvata il 21.09.2009 con Determina n. 461 e che i lavori erano stati sospesi dal 12.06.2009 al 21.09.2009. 
Tanto premesso i sottoscritti: Iannella Angelino e De Nigris Francesco,  consiglieri comunali in carica, riportandosi all’ordinanza 14 del 10.06.2010 “Sicurezza stradale-pulizia siepi e rami sporgenti lungo le stradi Regionali, Provinciali, Comunali e Vicinali ad uso pubblico situate nel Territorio di Torrecuso”, si vedono costretti a sottoporre all’attenzione del sindaco Giovanni Cutillo, della Giunta Comunale, del dirigente responsabile e del presidente del Consilgio le incongruenze presenti nell’Ordinanza e precisamente: in riferimento alla Circolare  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 16742 del 22.02.2010 e al Vigente Codice della strada, il Sindaco non ha nessuna competenza sulle strade regionali e provinciali; ai sensi dell’articolo 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 numero 267 (Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali) tali ordinanze vengono rubricate come “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, in tale norma, al comma 2 si specifica che “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno”. Il Sindaco è competente per l’adozione di ordinanze con tingibili ed urgenti (a norma degli articolo 50 e 54, TUEL), di competenza del Comune. L’ordinanza de quo, risulta emessa dal Sindaco e controfirmata da un Assessore  (chi ordina il Sindaco o l’Assessore?); prima di emettere tale Ordinanza sarebbe stato opportuno verificare che l’Amministrazione avesse adempiuto a quanto di sua spettanza, così come previsto dall’articolo 14 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i. “Poteri e compiti degli enti proprietari  delle strade”. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.  
-Sarebbe corretto e necessario  informare i cittadini  sul concetto di confine stradale art. 3 comma 10 del  D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i. Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.  
In riferimento all’Ordinanza e all’ art. 2051 del Codice Civile, grava la presunzione di responsabilità generale del custode della cosa, sia esso proprietario, ecc., pertanto il Comune essendo proprietario è soggetto all’applicazioni del Codice della strada.    Attesa dunque la necessità di limitare l’efficacia della suddetta ordinanza all’ambito di competenza dell’ente Comune e la preliminare esigenza dell’Ente di essere parte diligente nell’adempimento dei compiti ad esso spettanti, invitano a modificare o revocare l’Ordinanza 14/2010.

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