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Parco Eolico Morcone: il Tar Molise respinge il ricorso del Comitato civico

Scritto da il 17 giugno 2009 alle 12:45 e archiviato sotto la voce Ambiente, Primo Piano. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise di Campobasso ha rigettato il ricorso cautelare proposto dal Comitato civico “Tutela e salvaguardia del territorio della Montagna di Morcone” contro il Comune di Morcone e la Dotto srl, per l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale della cittadina sannita, numero 3 del 26 febbraio 2009 (“Realizzazione parco eolico in località Montagna. Atto di indirizzo”)
Il provvedimento del Tar Molise respinge, inoltre, la richiesta di annullamento di “ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso a quello indicato, compresa la convenzione sottoscritta in precedenza, nonché il provvedimento di autorizzazione unica (ex art. 12 D.lgs. 387/03) rilasciato a favore dell’Ati (Associazione temporanea di impresa) Dotto Morcone srl – Energia Eolica Sud srl e di tutti gli atti presupposti, compresi i decreti VIA (Valutazione impatto ambientale) e i pareri assunti”.
Il collegio difensivo (avvocato Mauro Di Monaco per il Comune di Morcone e avvocato Mario Barretta per la Dotto srl) ha contestato decisamente il ricorso presentato dal Comitato civico, rappresentato dagli avvocati Giuliano e Salvatore Di Pardo, “non solo per la mancanza dei presupposti per ottenere la misura cautelare della sospensiva, ma anche e soprattutto per la mancanza di legittimazione attiva e di un effettivo interesse in capo al ricorrente”.
E’ stato evidenziato, infatti, che “il comitato ricorrente si è costituito ad hoc solo dopo l’emanazione della delibera impugnata (il 14 marzo 2009)” e certamente – secondo gli avvocati di Comune e Dotto – “non possedeva quei caratteri della stabilità, rappresentatività e non occasionalità richiesti dalla legge per essere legittimata a promuovere l’azione”.
“Nemmeno si è ritenuto – si legge in una nota – che il Comitato avesse un effettivo interesse a promuovere l’azione, non solo perché non avrebbe alcun beneficio dall’annullamento della delibera consiliare impugnata, ma anche perché il Comitato non è un soggetto coinvolto direttamente nel procedimento regionale di autorizzazione unica previsto dal decreto legislativo 387 del 2003”.
eolico4

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