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Scuola e inserimento a pettine, la Cisl: tanto rumore per nulla!

Scritto da il 12 ottobre 2009 alle 12:26 e archiviato sotto la voce Attualità, Scuola. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

Il segretario generale territoriale della Cisl Scuola, Giuseppe Patrevita, è intervenuto su una recente sentenza del Tar del Lazio in merito all’inserimento cosiddetto ‘a pettine’ di coloro che hanno chiesto la collocazione in graduatorie di altra provincia. Ecco la nota che ci ha inviato:
E’ stato dato molto risalto, sulla stampa quotidiana di sabato 10 ottobre, ad una pronuncia del TAR del Lazio che ha ordinato al MIUR di dare puntuale esecuzione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione (ordinanza 4581/2009, depositata ieri, venerdi 9 ottobre), all’ordinanza cautelare n. 2573/2009 del 13 luglio 2009, con la quale si impone al Ministero di inserire “a pettine” coloro che hanno chiesto la collocazione in graduatorie di altra provincia, eseguendo entro trenta giorni l’ordine del giudice, nominando nel contempo un commissario che avrebbe provveduto, in caso di mancata ottemperanza, ad adempiere quanto previsto dall’ordinanza di luglio.
La notizia, vera, è però priva di rilevanza: si è dato, cioè, ampio spazio ad un comunicato dell’ANIEF, che ha patrocinato il ricorso in atto, senza una attenta verifica di quanto nel frattempo era avvenuto.
Dal contesto dell’ordinanza emerge infatti chiaramente che l’Avvocatura di Stato non si è costituita e non ha quindi portato a conoscenza del collegio l’emanazione, il 5 ottobre scorso, della nota 14935 con la quale il MIUR, una volta rigettato l’appello proposto al Consiglio di Stato avverso l’ordinanza del 13 luglio, ha già dettato disposizioni per l’inserimento dei ricorrenti – e ovviamente soltanto di questi ultimi – nelle graduatorie richieste, collocandoli al posto spettante in relazione al punteggio posseduto nella graduatoria di originaria iscrizione. Naturalmente l’iscrizione può avvenire – in assenza di una decisione di merito – soltanto “con riserva”: in sostanza l’inserimento non potrà produrre effetti prima dello scioglimento della riserva.
Si potrebbe dire: tanto rumore per nulla, visto che l’ordinanza aveva già avuto esecuzione prima ancora di essere adottata!

Ecco l’ordinanza 4581_09 del TAR e una nota di commento dell’Ufficio Legislativo.
N. 04581/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 03737/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3737 del 2009, proposto da:

Anief Associazione Professionale e Sindacale, Gennaro Di Niola, Quintina Abati, Anna Maria Abbruzzese, Giovanna Accardo, Giuseppina Acerbo, Francesco Adduce, Fabrizio Giuseppe Adinolfi, Francesca Agate, Alessandra Agresta, Lady Emanuela Aiello, Chiara Airoldi, Vincenza Maria Alaimo, Ornella Albergo, Antonio Albunia, Ida Baiano, Carmelina Baio, Michelina Baldari, Michela Baldini, Fabio Banderali, Silvia Banno’, Corrado Barbato, Laura Barbato, Giusy Barbera, Matteo Barbera, Laura Barone, Federica Barontini, Josephine Maria Barranca, Lidia Caccamo, Janira Caccavalle, Francesco Cacciatore, Maria Lourdes Cadoni, Alessandro Cafini, Margherita Caiata, Ilaria Azzurra Caiazza, Alessandro Calabrese, Mara Calchetti, Carmen Calciano, Antonino Calcò Labbruzzo, Alessandro Caldarella, Novella Calderone, Antonella D’Agostino, Silvia Dal Molin, Assunta D’Alessio, Ketty D’Alfonso, Giovanna Loredana Dalmazio, Derna D’Altri, Ennio Ecuba, Cristina Elefante, Annunziata Elia, Giulio Elia, Margherita Errico, Simone Faiazza, Giulia Falasca, Mariuccia Falco, Angela Gagliardi, Cinzia Gagliardi, Natascia Gagliardi, Giuseppe Gaglio, Orietta Gaiarin, Maria Gala, Silvia Giulia Galfre’, Annalisa La Bruzzo, Letizia Maria Lacasella, Angela La Ferla, Maria Giovanna Lagana’, Roberto Laino, Maria Nanna, Paolo Nanna, Rosa Nappo, Konstantinos Xevgenis, Giuseppe Zafonte, Letizia Zambetti, Antonio Zampolla, Barbara Zappala’, Paolo Zeoli, Antonella Zerbato, Rossana Zicari, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso Lucio Stile in Roma, via Crescenzio, 9;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Angela Ed Altri Portulano, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rascazzo, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45; Ilaria Pietropaoli, Anna Maria Pasquarelli, Mara Merolle, Antonio Pacitto, Maria Antonietta Delle Cese, Siria Di Mario, Alessandra Mancini, Emanuela Patriarca, Antonietta Papa, Francesca Filippi, Tania Grilleni, Maria Assunta Macera, Alessandro Mastrogiovanni, Ilaria Dalmasso, Carmela Gargiulo, Alessia Canali, Rodolfo De Persiis, Stefania Spisso, Franco Canetri, Carmen Esterina Catalano, Domenico D’Anella, Deria Bevilacqua, Maria Antonietta Scappaticci, Laura Scappaticci, rappresentati e difesi dall’avv. Guido De Santis, con domicilio eletto presso Guido De Santis in Roma, via Fornovo, 3;
per l’esecuzione dell’ordinanza ordinanza cautelare n. 2573/2009 del 13 luglio 2009
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2573/2009 emessa da questa Sezione nella c.c. del 13 luglio 2009;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’istanza per esecuzione di ordinanza cautelare appare fondata sotto il dedotto profilo dello sviamento di potere per elusione della misura cautelare accordata dalla Sezione con decisione cautelare n. 2573/2009;
Atteso infatti che, in applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale affermati dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, l’amministrazione scolastica era (ed è) tenuta a dare tempestiva e puntuale esecuzione alla precitata decisione cautelare, anche nella considerazione che il gravame interposto dall’amministrazione medesima su analoghe decisioni cautelari emesse dalla Sezione è stato disatteso dal giudice d’appello (cfr. ordd.ze CdS, VI, nn. 4769, 4736, 1525 e 1524 del 2009);
Considerato, alla stregua di quanto precede, che tutte le attività poste successivamente all’adozione della misura cautelare, in quanto poste in dichiarata violazione di quest’ultima, devono ritenersi tamquam non essent;
Considerato che l’inesistenza di dette attività includono in primis la nota prot. n. A00 DGEPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009 diretta agli Uffici Scolastici regionali e periferici, con la quale il MIUR sostanzialmente invita questi ultimi a non ottemperare al provvedimento giudiziale, e in secundis, in via mediata, le graduatorie predisposte dagli Uffici in base ai criteri elusivi rivenienti dall’anzidetta nota ministeriale;
Considerato che il comportamento processuale del Ministero resistente giustifica la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese di lite, limitatamente a questa fase dei giudizio, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare di cui in premessa e, per l’effetto, così dispone:
a.- assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l’amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all’ordinanza medesima mediante istruzioni agli uffici scolastici periferici di disporre l’inserimento “a pettine” dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui all’art. 1, comma 11, del d.m. n. 42 dell’8 aprile 2009, inserendoli nella fascia d’appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione;
b.- in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale – decorso vanamente l’indicato termine di trenta giorni – provvederà in via sostituiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a.-, predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell’incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell’amministrazione inadempiente;
c.- condanna quest’ultima al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di questa fase cautelare, che vengono liquidate in complessive euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore
Francesco Brandileone, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2009
IL SEGRETARIO
miur

1 Risposta per “Scuola e inserimento a pettine, la Cisl: tanto rumore per nulla!”

  1. Maurizio scrive:

    Chi è la Gelmini? Da dove arriva? Come mai fa il Ministro della Pubblica Istruzione? Con quali credenziali meritocratiche? Leggiamo su Cat: Interessi Comuni – Politica Descrizione: Nel marzo 2000 una signora, presidente del consiglio comunale del Comune di Desenzano sul Garda per Forza Italia, fu espulsa dal consiglio, su mozione del suo stesso partito, con la seguente motivazione: Manifesta Incapacità ed Improduttività Politica ed Organizzativa (Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 31/3). Questo consigliere si chiamava Maria Stella Gelmini!!!!!!!! W L’Italia meritocratica… W La coerenza… E come direbbero a Napoli: Cà nisciuno é fesso!!!!

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